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Sez. 3, Sentenza n. 2205 del 04/10/2005 Ud. (dep. 19/01/2006) Rv. 233006 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Prodotti alimentari confezionati - Importati da paesi dell'Unione - Non rispondenti ai requisiti igienici nazionali - Responsabilità dell'importatore - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233006-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE

L'obbligo di introdurre nel nostro paese sostanze alimentari rispondenti ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni in materia, grava anche nei confronti dell'importatore di prodotti alimentari confezionati in paesi dell'Unione Europea, e la sua inottemperanza determina la responsabilità dello stesso a titolo di colpa in relazione alle ipotesi di cui all'art. 5 L. 30 aprile 1962 n. 283, configurabile ancor prima dell'effettiva messa in commercio del prodotto alimentare sul territorio nazionale, atteso che il limite alla libertà di circolazione dei prodotti nell'ambito dell'Unione è legittimamente configurabile a salvaguardia della salute pubblica.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)