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Sez. 1, Sentenza n. 1430 del 20/01/1997 Ud. (dep. 15/02/1997) Rv. 206918 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE | Importazione nel territorio della Repubblica di sostanze alimentari nocive - Responsabilità dell'importatore in relazione al reato di colposa messa in commercio di sostanze alimentari nocive di cui agli art. 444 e 452 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206918-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE

In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, nel caso di importazione nel territorio della Repubblica di prodotti alimentari nocivi, deve ritenersi sussistente la responsabilità penale dell'importatore, in relazione al reato di cui agli artt. 444 e 452 cod. pen. (colposa messa in commercio di sostanze alimentari nocive). Ed invero, l'art. 12 della legge 30 aprile 1962 n.283 - stabilendo che "è vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge" - parifica gli obblighi, posti a carico degli importatori, a quelli di coloro che producono prodotti alimentari sul territorio nazionale. Siffatta responsabilità risulta precisata nel regolamento di esecuzione della legge citata, che all'art. 72 del d.P.R. 26 marzo 1980 n.327 (come sostituito dall'art. 11 del d.P.R. 8 maggio 1985 n. 254) dispone che "gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili della natura, del tipo, della quantità, della omogeneità, dell'origine dei prodotti presentati all'importazione nonché della rispondenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari". Deve quindi ritenersi che, a carico dell'importatore, sia posta una responsabilità molto più specifica di quella del commerciante al dettaglio, dovendo egli accertare la rispondenza della normativa sanitaria dei prodotti con controlli, non soltanto formali ed esterni, ma tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni originali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444, Cod. Pen. art. 452, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12, DPR 26/03/1980 num. 327 art. 72, DPR 08/05/1985 num. 254 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)