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Sez. 3, Sentenza n. 1118 del 04/04/1969 (Rv. 339658 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA PRIVATA - NEGOZI MISTI - NOZIONE - DISCIPLINA - MANDATO - AFFIDAMENTO AL MANDATARIO DI UNA COSA PROPRIA DA PARTE DEL MANDANTE - USO DELLA COSA DA PARTE DEL MANDATARIO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1969-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339658-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA PRIVATA - NEGOZI MISTI - NOZIONE - DISCIPLINA - MANDATO - AFFIDAMENTO AL MANDATARIO DI UNA COSA PROPRIA DA PARTE DEL MANDANTE - USO DELLA COSA DA PARTE DEL MANDATARIO - EFFETTI.*

La disciplina giuridica dei contratti misti, cioe dei contratti innominati, nei quali concorrono elementi di piu contratti nominati o tipici, e quella unitaria, secondo cui il contratto e retto dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (C.d. teoria della prevalenza o dell'assorbimento). Essa, pero, non postula che gli altri elementi, sia pure secondari, vengano trascurati sino al punto di negare ad essi ogni Rilevanza giuridica. Infatti, anche tali elementi sono voluti dalle parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale. Pertanto se, nell'ambito del mandato, il mandante abbia affidato la cosa propria al mandatario, non restera snaturato il rapporto, ma cio non varra a rendere irrilevante l'affidamento, onde il mandatario in dipendenza dell'uso fatto della cosa del mandante incorrera in responsabilita contrattuale ed, eventualmente, extracontrattuale, ma non gia e soltanto in questa ultima Forma di responsabilita. (V.1214-63 866-63 106-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1768

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)