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Sez. 1, Sentenza n. 6264 del 25/11/1980 (Rv. 409996 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - A CORRISPETTIVO VARIABILE - SUCCESSIVO DISCONOSCIMENTO DI UNA DETERMINATA AGEVOLAZIONE - PRETESA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1980-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409996-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - A CORRISPETTIVO VARIABILE - SUCCESSIVO DISCONOSCIMENTO DI UNA DETERMINATA AGEVOLAZIONE - PRETESA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PRESCRIZIONE.*

In tema d'imposta di registro, nel vigore del RD 30 dicembre 1923 n 3269, e con riguardo ai contratti a corrispettivo variabile o presunto (nella specie, concessione dell'Esercizio di funicolare e sciovia), per i quali l'imposta viene riscossa provvisoriamente alla registrazione sul prezzo dichiarato dalle parti, e poi liquidata definitivamente in seguito alla denuncia dell'ammontare effettivo del corrispettivo, la pretesa dell'amministrazione finanziaria, che sia fondata sul disconoscimento di una determinata agevolazione, resta soggetta a prescrizione con decorso dalla data della registrazione, anziche da quella della denuncia suddetta (artt 136 e 137 del citato decreto), solo quando risulti che l'agevolazione stessa sia gia stata oggetto di riconoscimento esplicito od implicito, in Sede di registrazione. (V 355/79, mass n 396453); (V 763/77, mass n 384359).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 79, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)