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Sez. 1, Sentenza n. 355 del 18/01/1979 (Rv. 396453 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE - DIRITTO DEL CONTRIBUENTE AL RIMBORSO DEL TRIBUTO IN VIRTU DI UNA NORMA DI ESENZIONE IMPLICANTE UN CRITERIO DI TASSAZIONE DIVERSO DA QUELLO ADOTTATO AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396453-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE - DIRITTO DEL CONTRIBUENTE AL RIMBORSO DEL TRIBUTO IN VIRTU DI UNA NORMA DI ESENZIONE IMPLICANTE UN CRITERIO DI TASSAZIONE DIVERSO DA QUELLO ADOTTATO AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

Ai sensi e sotto il vigore dell'art 136 della legge di registro di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, il diritto del contribuente di ottenere la restituzione del tributo, in forza di una norma di esenzione che implichi un criterio di tassazione diverso da quello adottato al momento della registrazione e del coevo pagamento dell'imposta principale, si prescrive con il decorso di un triennio da tale momento, il quale segna la data in cui il contribuente medesimo viene messo in grado di porre in contestazione il titolo della tassazione in relazione alla natura dell'atto. Decorso il triennio, pertanto, quel diritto non puo essere piu utilmente azionato, ancorche per insorgere avverso la richiesta di pagamento di imposta complementare, la quale resta contestabile solo sotto il profilo della valutazione dell'imponibile, e non pure del criterio di tassazione. (V 763/77, mass n 384359; (V 2581/71, mass n 353676).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)