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Sez. 5, Sentenza n. 4073 del 26/09/1994 Cc. (dep. 10/11/1994) Rv. 200191 - 01

Persone giuridiche - Società - Reati societari | Falsità in bilancio (art. 2621 cod. civ.) - Carattere plurioffensivo del reato - Conseguenza - Creditore della società - Qualifica di persona offesa - Sussistenza - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Legittimazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200191-01

Persone giuridiche - Società - Reati societari

Il delitto di falso in bilancio (art. 2621 cod. civ.) è reato plurioffensivo, posto a tutela non solo della fede pubblica, ma anche degli interessi patrimoniali della società, dei singoli soci, dei creditori e dei terzi che entrano in rapporto con la società. Conseguentemente, al creditore di quest'ultima spetta la qualifica di persona offesa dal reato, legittimata, come tale, a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. (Fattispecie relativa a credito originato da rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)