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Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 20/02/1991 (Rv. 471024 - 01)

Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento di ufficio) | Precedente dichiarazione di incompetenza del giudice a quo - Ordinanza - Inidoneità.
Stato
decisa il 1991-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471024-01

Competenza civile - Regolamento di competenza - Conflitto (regolamento di ufficio)

Affinché il giudice - davanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza - possa chiedere di ufficio il regolamento di competenza, è necessario che, in precedenza, un altro giudice si sia dichiarato incompetente (per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'art. 28 cod. proc. civ.) con una sentenza. Pertanto, è inammissibile il regolamento di ufficio quando, in precedenza, la dichiarazione di incompetenza sia stata effettuata con ordinanza collegiale sottoscritta dal solo presidente non relatore, trattandosi di provvedimento privo degli indispensabili requisiti di forma della sentenza a norma dell'art. 119 disp. att. cod. proc. civ. e non emesso da organo giudicante. In tal caso il giudice ad quem deve declinare, con sentenza, la propria competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)