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Sez. 1, Sentenza n. 7145 del 05/08/1996 (Rv. 498961 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Precedente dichiarazione di incompetenza del giudice "a quo" - Ordinanza - Inidoneità.
Stato
decisa il 1996-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498961-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Affinché il giudice, dinnanzi al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza, possa richiedere di ufficio il regolamento di competenza, è necessario che in precedenza un altro giudice si sia dichiarato incompetente, per ragione di materia o territorio inderogabile, con sentenza o con un provvedimento che, ancorché avente una forma diversa, sia comunque emesso da un organo giudicante, istituzionalmente fornito del potere di accertare e dichiarare la propria competenza con statuizione capace di acquistare efficacia definitiva. Pertanto è inammissibile il regolamento di ufficio nel caso in cui la decisione di incompetenza del giudice "a quo" sia contenuta in una ordinanza collegiale sottoscritta dal solo presidente non relatore perché questo provvedimento è privo degli indispensabili requisiti di forma della sentenza prescritti dall'art. 119 disp. att. cod. proc. civ. ed, essendo giuridicamente inesistente, per effetto della disposizione dell'art. 161 cod. proc. civ., non può acquistare forza di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)