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Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 09/11/1991 (Rv. 474565 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere | Cessazione del rapporto di locazione su iniziativa del locatore - Rilascio dell'immobile da parte del conduttore senza contestazione - Spettanza a favore del medesimo del diritto all'indennità di avviamento.
Stato
decisa il 1991-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474565-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere

Il diritto alla indennità per la perdita dell'avviamento commerciale dovuta, ai sensi dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, dal locatore che, con la propria iniziativa, abbia determinato la cessazione del rapporto di locazione spetta al conduttore anche quando questo abbia rilasciato l'immobile senza contestazione in sede giudiziale o stragiudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)