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Sez. U, Ordinanza n. 17866 del 23/07/2013 (Rv. 627262 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Decreto del tribunale fallimentare su reclamo ex art. 36, secondo comma, legge fall. - Mancata proposizione del ricorso straordinario per cassazione - Conseguenze - Successiva contestazione della giurisdizione italiana sulla domanda già oggetto di quel reclamo e su quelle dipendenti o connesse - Preclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627262-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il decreto confermativo della legittimità dell'operato del curatore (nella specie scioltosi, ex art. 72 legge fall., da un contratto di licenza per l'uso di tecnologia software, stipulato dalla società fallita quando era "in bonis"), reso dal collegio adito dall'altro contraente ex art. 36, secondo comma, legge fall., ove non impugnato per cassazione, è definitivo, rendendo così successivamente inoppugnabile la giurisdizione italiana sulla domanda concernente la sussistenza del suddetto potere del curatore, nonché su quelle dipendenti o connesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge Falliment. art. 72, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)