Sez. 1, Sentenza n. 12732 del 10/06/2011 (Rv. 618811 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Termine per la proposizione - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato - nella specie, in materia di piani di riparto - non è soggetto alla sospensione feriale a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario, svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. nel processo esecutivo individuale; detto termine, inoltre, inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria - di regola - ai sensi degli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ., o anche in forme equipollenti, purchè risulti certa la presa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la relativa data.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)