Sez. L, Sentenza n. 1372 del 11/03/1981 (Rv. 411999 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - INIZIALE IMPIEGO DEL DIPENDENTE INVALIDO O ASSIMILATO A TEMPO PARZIALE ANZICHE A TEMPO PIENO - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - INIZIALE IMPIEGO DEL DIPENDENTE INVALIDO O ASSIMILATO A TEMPO PARZIALE ANZICHE A TEMPO PIENO - LEGITTIMITA.*
L'iniziale impiego a tempo parziale, anziche a tempo pieno, del prestatore d'opera invalido o assimilato assunto ai sensi della legge 2 aprile 1968 n 482 costituisce legittima esplicazione dell'Esercizio dell'autonomia negoziale delle parti, non essendo vietata la limitazione convenzionale dell'orario di lavoro e non essendo al riguardo stabilita, dalla disciplina protettiva di cui alla citata legge, alcuna particolare regolamentazione dei rapporti di lavoro instaurati in forza di essa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2107, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)