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Sez. L, Sentenza n. 11474 del 29/11/1990 (Rv. 469960 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL PART-TIME CON IL LAVORATORE PROTETTO - LICEITÀ - MANCANZA DELL'ISCRIZIONE NELLA SPECIALE LISTA DI COLLOCAMENTO EX ART. 5 DEL D.L. N. 726 DEL 1984 - IRRILEVANZA - ASSUNZIONE SUCCESSIVA DI ALTRI LAVORATORI A TEMPO PIENO - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE IN RAPPORTO AD ORARIO NORMALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469960-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL PART-TIME CON IL LAVORATORE PROTETTO - LICEITÀ - MANCANZA DELL'ISCRIZIONE NELLA SPECIALE LISTA DI COLLOCAMENTO EX ART. 5 DEL D.L. N. 726 DEL 1984 - IRRILEVANZA - ASSUNZIONE SUCCESSIVA DI ALTRI LAVORATORI A TEMPO PIENO - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE IN RAPPORTO AD ORARIO NORMALE - NECESSITÀ.*

Con riguardo al rapporto di lavoro degli invalidi ed assimilati assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie) l'iniziale impiego a tempo parziale, anziché a tempo pieno, del prestatore d'opera invalido o assimilato assunto a seguito di collocamento obbligatorio costituisce legittima esplicazione dell'Esercizio dell'autonomia negoziale delle parti, non essendo vietata la limitazione convenzionale dell'orario di lavoro e non essendo al riguardo stabilita, dalla disciplina protettiva di cui alla citata legge, alcuna particolare regolamentazione dei rapporti di lavoro instaurati in forza di essa. Pertanto è pienamente legittima - in presenza di un libero consenso del lavoratore protetto - la Costituzione di un rapporto di lavoro part-time a seguito di avviamento obbligatorio, ancorché il lavoratore medesimo non risulti iscritto nella speciale lista di collocamento prevista dall'art. 5 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, ed in tal caso - ove il datore di lavoro proceda successivamente all'assunzione di altri dipendenti a tempo pieno, appartenenti, o meno, alle categorie protette - si ha la trasformazione del rapporto a tempo parziale in rapporto ad orario normale in forza del diritto di precedenza previsto dall'art. 5, comma terzo bis, d.l. n. 726/84 nel testo aggiunto dalla legge di conversione. (V 9206/87, mass n 456419; (V 1372/81, mass n 411999).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)