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Sez. 1, Sentenza n. 33502 del 01/12/2023 (Rv. 669611 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Compensi giudice onorario - Legittimazione passiva - Ministero dell'economia e delle finanze - Esclusione - Legittimazione passiva del Ministero della Giustizia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669611-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI

In tema di corresponsione dei compensi spettanti ai giudici onorari di tribunale, va esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, dovendosi ascrivere in via esclusiva la titolarità passiva del rapporto sostanziale al Ministero della Giustizia, sul cui bilancio gravano i relativi esborsi.

Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)