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Sez. 5, Sentenza n. 2314 del 17/10/1995 Cc. (dep. 05/12/1995) Rv. 203378 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato | Statuizioni inerenti il fatto e la qualificazione giuridica - Vincolo - Sussistenza - Carenza o insufficienza della motivazione - Integrazione mediante valutazioni del giudice dell'esecuzione - Possibilità - Limite - Fattispecie: art. 73 del D.P.R. n. 309/90 - Parziale abrogazione referendaria - Uso personale addotto dal condannato - Esclusione sulla scorta della sentenza.
Stato
decisa il 1995-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203378-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato

Allorquando venga richiesta la revoca della sentenza di condanna ai valutazioni emergenti dalla motivazione della sentenza stessa, egli può integrare il giudizio espresso in sede di cognizione con valutazioni proprie, purché queste non contrastino con quelle. (Fattispecie nella quale, sopravvenuta la parziale abrogazione dello art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per effetto di referendum popolare, con la conseguente decriminalizzazione della detenzione di stupefacenti per esclusivo uso personale, la S.C. ha stabilito che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente ritenuto che l'uso personale, addotto dal condannato, era smentito dalla circostanza dell'attività di spaccio all'interno del carcere, riferita dalla sentenza di condanna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)