Sez. 4, Sentenza n. 1472 del 29/02/2000 Cc. (dep. 19/09/2000) Rv. 217190 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Detenzione per uso personale di stupefacenti, - Intervenuta modifica legislativa - Richiesta di revoca di precedente condanna - Valutazione del fatto - Esclusivo riferimento alla modica quantità - Insufficienza - Necessità di tenere conto di tutti gli elementi di valutazione introdotti dalla nuova normativa e desumibili dalla sentenza di cui si chiede la revoca.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di detenzione per uso personale di stupefacenti, la nuova disciplina introdotta con il d.p.r. 6.5.1993, n.171, a differenza della precedente disciplina dell' art. 80 della legge 1975, n.689 ancorata unicamente alla modica quantità, svincola la finalità di spaccio dall'esclusivo riferimento a parametri quantitativi, pur rimanendo la quantità di stupefacente detenuto uno dei parametro di valutazione, con la conseguenza che non è corretto da parte del giudice richiesto della revoca della sentenza per abolizione del reato, basarsi solo sul mancato riconoscimento della modica quantità per dedurre la sussistenza del fine di spaccio, senza tenere conto di tutti gli elementi desumibili dalla sentenza di cui si chiede la revoca.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 673, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/1993 num. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)