diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17949 del 23/06/2021 (Rv. 661957 - 03)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Riduzione a sei mesi del termine d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661957-03

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel ridurre da un anno a sei mesi il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., non ha previsto che la sospensione ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 si applichi anche ai termini per impugnare che non ricadano nel periodo feriale, tenuto conto che si tratta di situazioni non omogenee e che il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali.

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)