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Sez. 5, Sentenza n. 16851 del 24/02/2004 Cc. (dep. 09/04/2004) Rv. 227747 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Giudizio di pericolosità - Atti acquisiti dal pubblico ministero dopo il decreto di archiviazione in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini - Inutilizzabilità nel processo di prevenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227747-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Gli elementi acquisiti dal pubblico ministero dopo il decreto di archiviazione, in assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414, comma primo, cod. proc. pen., sono inutilizzabili nel procedimento penale ma non in quello di prevenzione, in cui il giudice non valuta la colpevolezza ma la pericolosità del soggetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)