Sez. 1, Sentenza n. 1335 del 13/02/1997 (Rv. 502399 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | I.V.A. - Dichiarazione - "A credito" - Condono ex art. 26 D.L. n. 429 del 1982 - Applicabilità - Indicazione di una maggiore imposta dovuta - Compatibilità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 26 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516, che subordina l'estinzione della pendenza tributaria all'indicazione, nella dichiarazione integrativa, di una somma non inferiore ad una determinata percentuale "della maggiore imposta accertata" dall'ufficio, si applica non solo ai contribuenti I.V.A. che hanno presentato dichiarazioni annuali "a debito", ma anche a quelli che le hanno presentate "a credito", atteso che tanto la indicazione di un maggior debito, quanto la indicazione di un minor credito implicano l'accertamento di una maggiore imposta dovuta dal contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 26 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)