Sez. 1, Sentenza n. 4618 del 07/05/1998 (Rv. 515194 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Alterazione di un documento cambiario (inserimento della dicitura "avallante" a lato della sottoscrizione dell'obbligato) - Querela di falso - Proposizione - Necessità.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
La verifica della esistenza di un'alterazione contenuta in una cambiale - in seguito al dedotto inserimento della dicitura "avallante" a lato della sottoscrizione del debitore - deve necessariamente compiersi con le garanzie del procedimento previsto per la querela di falso (artt. 221 ss. cod. proc. civ.), senza che, in alternativa, risulti ammissibile, in sede di giudizio, una generica contestazione, da parte del ricorrente, della asserita falsità documentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)