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Sez. 3, Sentenza n. 12892 del 24/07/2012 (Rv. 623474 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Assegno bancario - Contraffazione delle generalità del prenditore - Conseguente azione esecutiva - Onere dell'esecutato di proporre querela di falso, ove non disconosca la propria sottoscrizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623474-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione ad un'esecuzione fondata su un assegno bancario, ove l'opponente deduca che il titolo, di cui appare traente e del quale non disconosca la sottoscrizione relativa al rapporto di emissione, è stato alterato con l'indicazione di un terzo prenditore in luogo dello stesso emittente, la deduzione è priva di rilevanza se non accompagnata dalla proposizione della querela di falso, attesa l'efficacia conseguita ai sensi dell'art. 2702 cod. civ. dall'assegno, quale scrittura privata che si ha legalmente per riconosciuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)