diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1496 del 14/07/1965 (Rv. 312852 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - OFFERTA REALE - GIUDIZIO DI CONVALIDA - COMPETENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312852-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - OFFERTA REALE - GIUDIZIO DI CONVALIDA - COMPETENZA - FATTISPECIE.*

La necessita di un giudizio autonomo avente per oggetto la convalida di un'offerta reale sussiste solo allorquando non sia gia pendente una lite tra creditore e debitorè se invece sia gia in corso tra le parti il giudice medesimo, quello di convalida puo essere attratto da quello gia in corso, divenendone accessorio, e sulla convalida della offerta reale decide lo stesso giudice della causa gia pendente, anche se questa si trovi in grado di appello. (Conf. 1996/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)