Sez. 1, Sentenza n. 1496 del 14/07/1965 (Rv. 312852 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - OFFERTA REALE - GIUDIZIO DI CONVALIDA - COMPETENZA - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - OFFERTA REALE - GIUDIZIO DI CONVALIDA - COMPETENZA - FATTISPECIE.*
La necessita di un giudizio autonomo avente per oggetto la convalida di un'offerta reale sussiste solo allorquando non sia gia pendente una lite tra creditore e debitorè se invece sia gia in corso tra le parti il giudice medesimo, quello di convalida puo essere attratto da quello gia in corso, divenendone accessorio, e sulla convalida della offerta reale decide lo stesso giudice della causa gia pendente, anche se questa si trovi in grado di appello. (Conf. 1996/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)