Sez. 3, Sentenza n. 8410 del 12/01/2005 Ud. (dep. 04/03/2005) Rv. 230974 - 01
DEMANIO | Demanio marittimo - Abusiva occupazione di spazio demaniale - Sanzione amministrativa per l'occupazione con veicoli - Riferibilità anche alle imbarcazioni - Esclusione - Fondamento - Reato di cui all'art. 1161, comma primo, cod.nav. - Configurabilità.
DEMANIO
In tema di abusiva occupazione di spazi demaniali, la sanzione amministrativa, prevista dal comma secondo dell'art. 1161 cod. nav., così come modificato dalla legge 28 dicembre 1993 n. 561, non può essere riferita anche all'occupazione realizzata con imbarcazioni o natanti, ma ai soli mezzi circolanti su strada, atteso che la sanzione amministrativa si giustifica per questi ultimi sulla base della maggiore facilità con la quale i veicoli possono essere rimossi, anche da parte degli stessi organi accertatori, mentre diversamente il natante realizza una più grave ipotesi di occupazione abusiva, sanzionata sul piano penale ai sensi del comma primo del citato art. 1161 cod. nav.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161, Cod. Navig. art. 1174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)