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Sez. 3, Sentenza n. 3741 del 07/11/1996 Cc. (dep. 23/12/1996) Rv. 206816 - 01

DEMANIO | Demanio marittimo - Circolazione dei veicoli nell'ambito dei porti - Oggetto di norme di polizia portuale - Sussistenza - Loro violazione - Costituisce illecito penale - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206816-01

DEMANIO

La polizia dei porti è materia del tutto peculiare e specifica rispetto alla generica polizia del demanio, la circolazione dei veicoli nel loro ambito deve formare oggetto di norme di polizia portuale da parte dell'Autorità marittima e la loro violazione costituisce illecito penale. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. sul presupposto che, trattandosi di circolazione di veicoli nell'ambito del demanio marittimo, si verserebbe in ipotesi di illecito amministrativo ai sensi del comma secondo dell'art. 1174 cod. nav., come modificato dall'art.3 comma secondo legge 28 dicembre 1993 n. 561, la S.C. ha osservato che il legislatore nel comma primo dell'art. 1174 (come novellato) ha inteso effettuare una tutela differenziata tra porti e autodromi ed il resto del demanio marittimo ed aeronautico, stante la particolare pregnanza della polizia dei porti e degli autodromi che giustifica il deterrente della sanzione penale).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1174 com. 1, Cod. Navig. art. 1174 com. 2, Legge 28/12/1993 num. 561 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)