Sez. 4, Sentenza n. 3630 del 14/01/2016 Cc. (dep. 27/01/2016) Rv. 265597 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Misure cautelari personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la decisione della Corte d'appello con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a norma dell'art.613 cod. proc. pen., giacché l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art. 571, comma primo, cod. proc. pen., che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)