diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 9779 del 24/04/2009 (Rv. 607997 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Comunicazione allo schedario generale dei titoli azionari dei dividendi distribuiti ai soci - Omissione o ritardo - Sanzione prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Fondamento - Retroattività della norma - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607997-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

L'omissione o ritardo nell'invio della comunicazione allo schedario generale dei titoli azionari dei dividendi distribuiti ai soci, obbligatoria per la società in base all'art. 7 della legge n. 1745 del 1962, sono puniti con la sanzione amministrativa che l'art. 2 del d.lgs. n. 471 del 1997 prevede per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, avendo il d.m. 4 febbraio 1998 - emesso nell'esercizio della facoltà regolamentare attribuita al Ministro delle finanze dall'art. 12, comma 13, del d.lgs. n. 461 del 1997 - disposto che l'obbligo di invio sia adempiuto mediante l'inserimento della comunicazione stessa nella dichiarazione dei sostituti d'imposta. Nonostante tali modalità si debbano osservare solo a partire dal 1 gennaio 1998 (come previsto dal predetto d.m.), anche l'omissione od il ritardo verificatisi precedentemente sono puniti con la sanzione di cui all'art. 2 cit. e non con quella prevista dall'art. 14 della legge n. 1745 del 1962, poiché, stante la coincidenza strutturale e la continuità tra le discipline succedutesi nel tempo quanto all'individuazione dei presupposti dell'illecito, in forza del principio del "favor rei", esteso alla materia tributaria dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, si applica retroattivamente la nuova norma sanzionatoria, più favorevole rispetto a quella precedente.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 7, Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 14, Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 12 com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, DM Finanze 04/02/1998

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)