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Sez. 5, Sentenza n. 16825 del 20/06/2008 (Rv. 604378 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Art. 7 della legge n. 1745 del 1962 - Ritardo nella comunicazione allo schediario generale dei dividendi distribuiti ai soci - Equiparazione alla fattispecie di omessa comunicazione, ai fini sanzionatori - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604378-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

In tema di invio da parte della società contribuente allo schedario generale dei titoli azionari della comunicazione riguardante i dividendi distribuiti ai soci di cui all'art. 7, primo comma, della legge n. 1745 del 1962, la tardiva presentazione della comunicazione è equiparabile alla omessa comunicazione e come tale soggetta alla sanzione stabilita dall'art. 14 della legge citata, in virtù del principio della perentorietà dei termini vigente nell'ordinamento tributario per gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 7, Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)