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Sez. U, Sentenza n. 1713 del 17/02/1995 (Rv. 490481 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Richiesta di misure urgenti ex artt. 689, 700, 701 e 703 cod.proc.civ. -Provvedimenti provvisori del Pretore - Ostatività alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490481-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Le risoluzioni adottate dal pretore, su richiesta di misure urgenti, ai sensi e nei casi di cui agli artt. 689, 700, 701 e 703 cod.proc.civ. sono provvedimenti provvisori, di natura cautelare e strumentale, rivolti ad assicurare in via meramente interinale gli effetti di una futura pronuncia di merito e perciò insuscettibili di dar luogo al giudicato ed inidonei a precludere la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)