Sez. U, Sentenza n. 5136 del 09/06/1997 (Rv. 505038 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE | Ordinanza di reintegrazione nel possesso - Carattere decisorio - Esclusione - Giudicato sulla giurisdizione - Insussistenza - Conseguenze - Successivo rilievo dell'inammissibilità della domanda nei confronti della pubblica amministrazione - Preclusione - Insussistenza.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE
L'ordinanza con cui il pretore abbia disposto la reintegrazione del possesso, nella fase di cognizione sommaria del procedimento possessorio a norma (secondo la disciplina anteriore alla legge n. 353 del 1990) degli artt. 689, 702 e 703 cod. proc. civ., essendo rivolta ad assicurare in via meramente interinale gli effetti della pronuncia di merito, non ha natura di sentenza e non è quindi impugnabile né suscettibile di passare in cosa giudicata. Conseguentemente deve escludersi che, a seguito dell'emanazione di tale provvedimento e della mancata proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, sia precluso, in sede di decisione di merito sul fondamento dell'azione possessoria, il rilievo dell'inammissibilità dell'azione stessa, perché proposta nei confronti della pubblica amministrazione che abbia agito in esecuzione di un provvedimento amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)