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Sez. 3, Sentenza n. 1507 del 18/02/1997 (Rv. 502526 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE | Cosiddetto pascipascolo e contratto di affitto di fondo pascolativo - Distinzione.
Stato
decisa il 1997-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502526-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE

Il tratto distintivo tra il contratto di vendita di erbe (cosiddetto pascipascolo) ed il contratto di affitto di fondo pascolativo sta nella circostanza che nel primo contratto, il cui oggetto principale è l'erba, l'utilizzazione del fondo rappresenta soltanto il mezzo per l'apprensione e l'utilizzazione della cosa venduta, mentre l'affitto è caratterizzato dalla gestione produttiva del fondo da parte dell'affittuario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)