Sez. 2, Sentenza n. 2473 del 16/03/1988 (Rv. 458245 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - OGGETTO E NATURA - CONTRATTO DI AFFITTO - ELEMENTI DIFFERENZIALI - CONSEGUENZE IN TEMA DI PROTEZIONE CONTRO LO SPOGLIO.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - OGGETTO E NATURA - CONTRATTO DI AFFITTO - ELEMENTI DIFFERENZIALI - CONSEGUENZE IN TEMA DI PROTEZIONE CONTRO LO SPOGLIO.*
Il contratto di vendita di erbe per il pascolo ha ad oggetto l'uso delle erbe per un corrispettivo fissato in un importo ben determinato, rappresentando l'uso del fondo il mero mezzo per l'apprensione o per l'utilizzazione delle erbe entro i limiti di tempo e di quantità determinati e restando estranea a tale contratto quella gestione produttiva per il godimento del fondo che invece caratterizza l'affitto di terreno pascolativo e, conseguentemente, la detenzione qualificata del fondo ai fini della protezione accordata contro lo spoglio (art. 1168 cod. civ.). (V 1095/85, mass n 439225; (V 6161/83, mass n 430951; (V 4716/79, mass n 401277).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)