Sez. L, Sentenza n. 2354 del 12/06/1975 (Rv. 376209 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - POSTERIORE ALLA DOMANDA - LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - SUFFICIENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - POSTERIORE ALLA DOMANDA - LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DELLA PENSIONE - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - SUFFICIENZA.*
A norma dell'art 18 del DPR 27 aprile 1968 n 488, nel caso in cui le condizioni per il diritto alla pensione d'invalidita si siano verificate dopo la presentazione della domanda, ma prima della sua definizione, la pensione deve essere corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto si e perfezionato. In tal caso e sufficiente che il requisito contributivo - consistente, a norma dell'art 60 RDL 4 ottobre 1935 n 1827 in duecentoquaranta settimane, almeno, di contribuzione, di cui almeno quarantotto nell'ultimo quinquennio - sussista al momento di presentazione della domanda.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)