Sez. L, Sentenza n. 816 del 23/02/1977 (Rv. 384417 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - POSTERIORE ALLA DOMANDA - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - POSTERIORE ALLA DOMANDA - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Nel caso in cui le condizioni per il diritto alla pensione di invalidita si siano verificate dopo la presentazione della domanda, ma prima della sua definizione, la pensione deve essere corrisposta non gia dal primo giorno del mese successivo al deposito della relazione peritale che riconosce l'esistenza di un aggravamento delle infermita invalidanti oltre la soglia pensionabile, bensi dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto si e perfezionato per l'effettiva insorgenza dell'invalidita pensionabile. (Conf 2354/75, mass n 376209).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)