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Sez. 2, Sentenza n. 2825 del 25/07/1969 (Rv. 342623 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - SPESE GIUDIZIALI - RIPARTIZIONE TRA I PROPRIETARI DEL FONDO DOMINANTE E DEL SERVENTE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1969-07-25
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342623-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - SPESE GIUDIZIALI - RIPARTIZIONE TRA I PROPRIETARI DEL FONDO DOMINANTE E DEL SERVENTE - CRITERI.*

In materia di Costituzione di servitu di passaggio coattivo, le spese del giudizio occorrenti per la Determinazione del luogo e delle modalita di Esercizio della servitu e per la Determinazione della relativa indennita, debbono gravare su chi pretende la servitu a vantaggio del proprio fondo, mentre vanno poste a carico del proprietario del fondo su cui la servitu viene costituita solo quelle che siano determinate dalla sua ingiustificata opposizione. (Conf. 1061-66, massima n. 322131 1822-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)