Sez. 4, Sentenza n. 3600 del 04/02/1982 Ud. (dep. 03/04/1982) Rv. 153055 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - MOTIVAZIONE ANCHE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - MOTIVAZIONE ANCHE IMPLICITA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Poiché la rinnovazione del dibattimento in appello costituisce un'eccezione all'Obbligo del giudice dell'impugnazione di decidere immediatamente in merito alla stessa e poiché tale eccezione si verifica nel caso in cui non sia possibile decidere allo stato degli Atti, l'Obbligo della motivazione, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione proposta dall'appellante, si assolve quando il giudice di appello dimostri di poter decidere senza procedere ad ulteriori incombenti istruttori. (Conf mass n 143351; (Conf mass n 142175; (Conf mass n 141544; (Conf mass n 141480; (Conf mass n 140949).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)