Sez. 2, Sentenza n. 3608 del 06/08/1977 (Rv. 387218 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORME - MERA CONTESTAZIONE DEL VALORE PROBATORIO O DELL'INFLUENZA DEL DOCUMENTO NEL GIUDIZIO - INSUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORME - MERA CONTESTAZIONE DEL VALORE PROBATORIO O DELL'INFLUENZA DEL DOCUMENTO NEL GIUDIZIO - INSUFFICIENZA.*
Per il disconoscimento di scritture private e indispensabile negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Pertanto non e a tal fine sufficiente la semplice contestazione del valore probatorio o dell'influenza dei documenti nel giudizio, che riguarda la loro attitudine a provare fatti rilevanti della causa, non la loro provenienza dalla parte cui se ne attribuisce la redazione o la sottoscrizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)