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Sez. 1, Sentenza n. 8966 del 24/01/2008 Cc. (dep. 28/02/2008) Rv. 239136 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Condanna per delitto di violenza sessuale - Sospensione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. - Divieto - Assenza di collegamento teleologico con delitto associativo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239136-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

Non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. nei confronti di persona condannata per il delitto di violenza sessuale, in quanto, dopo la modifica dell'art. 4-bis, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) ad opera della L. 6 febbraio 2006 n. 38, non è più richiesto il collegamento teleologico tra delitto di associazione per delinquere e quello di natura sessuale ai fini dell'operatività del divieto della sospensione medesima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/02/2006 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)