Sez. 1, Sentenza n. 24831 del 15/06/2010 Cc. (dep. 01/07/2010) Rv. 248046 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. - Provvedimento emesso legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge n. 38 del 2006 - Revoca per il sopravvenire della nuova normativa - Esclusione.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In virtù del principio "tempus regit actum", secondo cui la validità degli atti è regolata dalla legge in vigore al tempo della loro formazione, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena legittimamente emesso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. non può essere revocato per effetto del sopravvenire della legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha incluso i delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali la sospensione non può più essere disposta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/02/2006 num. 38, Cod. Pen. art. 609, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Cod. Pen. art. 609 septies, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)