Sez. 1, Ordinanza n. 5731 del 13/03/2026 (Rv. 678468-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Onorari avvocato - Determinazione discrezionale del giudice tra il minimo ed il massimo - Motivazione specifica - Esclusione - Sindacabilità in cassazione - Inammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, quando è contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2014 num. 55 art. 4 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)