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Sez. 1, Ordinanza n. 5731 del 13/03/2026 (Rv. 678468-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Onorari avvocato - Determinazione discrezionale del giudice tra il minimo ed il massimo - Motivazione specifica - Esclusione - Sindacabilità in cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2026-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678468-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, quando è contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.

Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2014 num. 55 art. 4 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)