Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015 (Rv. 637440 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Diritti ed onorari di avvocato - Liquidazione in misura inferiore a quella richiesta nella notula di parte - Motivazione - Necessità - Esclusione - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale il professionista ricorrente riconosceva che non erano stati violati i minimi tariffari, ma lamentava che le sue prestazioni professionali non erano state adeguatamente valutate).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 15/10/1994 art. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)