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Sez. 2, Sentenza n. 2078 del 20/02/1993 (Rv. 481016 - 01)

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere | Trattative per il componimento della lite - Impegno di una delle parti di abbandonare la causa - Mancanza di un formale atto di rinuncia - Dissenso circa la rilevanza delle intese concluse - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481016-01

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere

La dichiarazione con la quale taluna delle parti, in relazione a trattative intercorse con i contraddittori e agli accordi raggiunti con gli stessi in corso di lite, assuma l'impegno di "abbandonare la causa", in mancanza di un formale atto di rinuncia agli atti, e nel persistente dissenso circa la rilevanza e la valenza delle intese concluse, non è suscettibile né di integrare il presupposto di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, non comportando il venir meno della necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, né può assumere il significato di una valida, incondizionata rinuncia agli atti o all'azione, quando la sua operatività sia stata subordinata all'attuazione, in fatto non realizzata, di un più complesso regolamento negoziale dei rapporti in contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)