Sez. L, Sentenza n. 3217 del 26/03/1998 (Rv. 514007 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Riconoscimento da parte del convenuto del diritto azionato dall'attore ma non integralmente soddisfatto quanto agli accessori del credito - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Il riconoscimento da parte del convenuto del diritto azionato dall'attore non comporta la cessazione della materia del contendere qualora non risulti integralmente soddisfatta la domanda dell'attore comprensiva degli accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)