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Sez. 3, Sentenza n. 222 del 06/02/1962 (Rv. 250341 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - SPESE GIUDIZIALI - DEDUZIONE, IN SECONDO GRADO, MEZZI DI PROVA CHE AVREBBE POTUTO PROPORRE IN PRIMO GRADO - VALUTAZIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELL'ONERE DELLE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1962-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250341-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - SPESE GIUDIZIALI - DEDUZIONE, IN SECONDO GRADO, MEZZI DI PROVA CHE AVREBBE POTUTO PROPORRE IN PRIMO GRADO - VALUTAZIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELL'ONERE DELLE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO.*

L'art 345 cod proc civ riserva al potere discrezionale del giudice di appello la valutazione, ai fini della attribuzione dell'Onere delle spese del giudizio, del comportamento della parte che abbia dedotto in secondo grado nuovi mezzi di prova che avrebbe potuto proporre in primo grado. E cio perche le Disposizioni di cui ai primi due commi dell'art 92 cod proc civ, richiamate dall'art 345 comma secondo stesso codice, non modificano, nelle situazioni ivi previste, il regolamento delle spese accolto dal codice, ispirato normalmente al criterio della soccombenza all'esito finale della lite, ma attribuiscono al giudice una potesta discrezionale, che, come tale, non e censurabile in Cassazione. (V 1643/61 2970/60 2865/60 1781/60 1415/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)