Sez. 3, Sentenza n. 3636 del 19/06/1984 (Rv. 435628 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'art. 345 cod. proc. civ. il quale, nel caso di nuove prove in secondo grado, prevede in materia di spese l'applicabilità delle Disposizioni dell'art. 92 dello stesso codice, non impone al giudice d'appello di derogare al principio della soccombenza, ma gli conferisce il potere discrezionale contemplato da tale ultima norma, il cui mancato Esercizio non è denunziabile in Sede di legittimità. (Conf 5847/79, mass n 402508; (Conf 4275/76, mass n 382976; (Conf 222/62, mass n 250341).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)