Sez. 1, Sentenza n. 12626 del 09/06/2011 (Rv. 618240 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Deduzione davanti al giudice di merito della non imputabilità dell'inadempimento - Natura di mera difesa - Sussistenza - Eccezione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di omessa pronuncia.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
In materia di obbligazioni, ove una parte abbia rilevato, davanti al giudice di merito, che il proprio inadempimento non era imputabile alla stessa, bensì a fatto colposo della controparte, non sussiste il vizio di omessa pronuncia, perché la deduzione della non imputabilità dell'inadempimento è una mera difesa e non un'eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)