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Sez. 1, Sentenza n. 12626 del 09/06/2011 (Rv. 618240 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Deduzione davanti al giudice di merito della non imputabilità dell'inadempimento - Natura di mera difesa - Sussistenza - Eccezione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di omessa pronuncia.
Stato
decisa il 2011-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618240-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

In materia di obbligazioni, ove una parte abbia rilevato, davanti al giudice di merito, che il proprio inadempimento non era imputabile alla stessa, bensì a fatto colposo della controparte, non sussiste il vizio di omessa pronuncia, perché la deduzione della non imputabilità dell'inadempimento è una mera difesa e non un'eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)