diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12681 del 29/08/2003 (Rv. 566395 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Determinazione equitativa - Criteri di riferimento - Onere del professionista di fornire elementi sui quali operare la valutazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566395-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

Ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista ex artt. 1709 e 2225, il giudice di merito deve far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente; ne consegue che, se non può far uso dei sopraindicati criteri perché l'attore non ha fornito sufficienti elementi in proposito, dovrà necessariamente rigettare la domanda, in quanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)