Sez. 1, Sentenza n. 3249 del 09/07/1989 (Rv. 463323 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - SENZA ADDEBITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - SENZA ADDEBITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
La separazione personale dei coniugi è legittimamente pronunciata senza addebito ancorché le parti l'abbiano richiesta con addebito, ove questo sia ritenuto insussistente, sempre che ricorra una situazione di accertata intollerabilità del rapporto coniugale. (Conf 1304/83, mass n 426093; (Conf 364/83, mass n 425175; (Conf 6396/81, mass n 417195).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)