Sez. 1, Sentenza n. 2736 del 15/11/1967 (Rv. 330247 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEI DANNI - PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI AREA DESTINATA A STRADA - LIQUIDAZIONE - SOTTRAZIONE PER LEGGE AD AREE DESTINATE A STRADE, GIARDINI O PIAZZE DEL REQUISITO DELLA EDIFICABILITA - RILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEI DANNI - PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI AREA DESTINATA A STRADA - LIQUIDAZIONE - SOTTRAZIONE PER LEGGE AD AREE DESTINATE A STRADE, GIARDINI O PIAZZE DEL REQUISITO DELLA EDIFICABILITA - RILEVANZA.*
Ove una legge speciale, derogando al principio posto dall'art.9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sulla disciplina dei piani di ricostruzione, disponga che le aree destinate a strade, piazze e giardini pubblici debbano - ai fini della indennita di espropriazione- considerarsi prive del requisito della edificabilita (come dispone l'art. 5 R. d. 8 settembre 1932, n. 1390, che approva il piano regolatore della citta di Genova), anche il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva di un'area, poi trasformata in strada, dovra, nella sua commisurazione, tener conto del vincolo imposto dal piano.*
Riferimenti normativi: Legge 27/10/1951 num. 1402 art. 9, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/09/1932 num. 1390 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)