Sez. U, Sentenza n. 1016 del 31/03/1972 (Rv. 357353 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZE ED ALTRI ATTI GIUDIZIARI - TASSE DI TITOLO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZE ED ALTRI ATTI GIUDIZIARI - TASSE DI TITOLO - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La cosiddettà tassa di titolò e dovuta, a norma dell'art 72 della legge di registro, quando un contratto non registrato costituisce il presupposto logico della pronunzia contenuta in una sentenza(ovvero in un decreto ingiuntivo), ossia quando il giudice, esaminatolo, lo ha posto a base del suo provvedimento. In proposito, l'interpretazione che il giudice di merito abbia dato della pronunzia predetta al fine di accertare se quel contratto ne rappresenti il presupposto logico costituisce, in quanto interpretazione riguardante il contenuto decisorio e la portata oggettiva di un giudicato esterno, un apprezzamento di fatto incensurabile in Sede di legittimita, se correttamente e adeguatamente motivato. (Conf sulla prima parte, 3536'69, mass n 343701; 2616'69, mass n 342229; (2747'67, mass n 330247; 1743'66, mass n 323397).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)