Sez. 1, Sentenza n. 10851 del 17/12/1994 (Rv. 489268 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRASFERIMENTO | Della proprietà - Consenso delle parti legittimamente manifestato - Sufficienza - Trascrizione dell'atto di vendita nel P.R.A. - Funzione - Mezzo di pubblicità e di tutela - Requisito di validità o di efficacia del trasferimento - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRASFERIMENTO
Il trasferimento della proprietà di un veicolo (come di ogni altra cosa determinata) si verifica per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 cod. civ.), onde esso va accertato con riferimento a tale presupposto. All'atto consensuale devono, poi, fare seguito gli adempimenti previsti dall'art. 59 cod. strada e, cioè, tra l'altro, la trascrizione dell'atto nell'Ufficio del Pubblico Registro automobilistico, la quale, però, non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento di proprietà, ma soltanto un mezzo di pubblicità e di tutela, inteso a dirimere i conflitti tra aventi causa del medesimo venditore, ai sensi dell'art. 6 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Cod. Strada art. 59, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)